20 febbraio "Giorno del Ricordo" - Legge 30 marzo
2004, n.92
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del
ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda
del confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative
per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i
giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì
favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione
di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da
conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative
sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale,
storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria,
di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in
rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e
negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del
territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a
preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate
residenti nel territorio nazionale e all’estero.
3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato
solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27
maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni
dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada
in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta
riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai
sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà
istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l’Archivio
museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è
concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2004 all’Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2004 alla Società di studi fiumani.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall’anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 3.
1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro
mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che,
dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in
Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale,
sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui
al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza
assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma
nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
7, comma 1.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli
scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse
zone, sono stati soppressi mediante annegamento,
fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo
perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai
congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il
10 febbraio 1947, ed entro l’anno 1950, qualora la morte sia
sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e
prigionia, escludendo quelli che sono morti in
combattimento.
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati
soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre
facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio
dell’Italia.
Art. 4.
1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione
del fatto, della località, della data in cui si sa o si
ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del
congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali
testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e
memorie sui fatti.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine di
dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di
cui all’articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene
devoluta all’Archivio centrale dello Stato.
Art. 5.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui
delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici
degli stati maggiori dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, da due
rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle
foibe, da un esperto designato dall’Istituto regionale per
la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un
esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli
esuli dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un
funzionario del Ministero dell’interno. La partecipazione ai
lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La
commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle
vittime perite ai sensi dell’articolo 3 per le quali sia
accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati
contro la persona.
2. La commissione, nell’esame delle domande, può avvalersi
delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e
dell’opera e del parere consultivo di esperti e studiosi,
anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani,
giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di
pubblicazioni scientifiche sull’argomento.
Art. 6.
1. L’insegna metallica e il diploma a firma del Presidente
della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia
collettiva.
2. La commissione di cui all’articolo 5 è insediata entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e procede immediatamente alla determinazione delle
caratteristiche dell’insegna metallica in acciaio brunito e
smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda»,
nonché del diploma.
3. Al personale di segreteria della commissione provvede la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 7.
1. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, è autorizzata
la spesa di 172.508 euro per l’anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
3. Dall’attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Istituzione del "Giorno del Ricordo" in memoria delle
vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle
vicende del confine orientale e concessione di un
riconoscimento ai coniugi degli infoibati.
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